Titolo II - Gli organi elettivi
Capo I - Consiglio Comunale
ART. 3 FUNZIONI
1.Il Consiglio Comunale, composto dai Consiglieri eletti, rappresenta la Comunità, ne individua ed interpreta gli interessi generali e, insieme con il Sindaco, stabilisce gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e di gestione operativa.
2.Esercita le funzioni di controllo politico‑amministrativo su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società anche per azioni che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti; nomina e revoca, quando occorra, i rappresentanti comunali negli enti ed organismi stessi. Approva gli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni previsti dallo Statuto aziendale e dal regolamento.
3.Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi anche esterni alla Comunità locale.
4.Con l'approvazione degli atti fondamentali, il Consiglio può stabilire criteri guida per la loro concreta attuazione. In particolare, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, il Consiglio definisce gli obiettivi da perseguire e i tempi per il loro conseguimento, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti.
5.Il Consiglio può altresì esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità in relazione all'amministrazione e alla gestione economica delle attività comunali.
6.Quando uno o più Consiglieri siano incaricati dal Sindaco dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi, ai sensi dell'art.13, punto 6, il Consiglio prende atto dell'incarico e determina, ove spetti, il rimborso spese.
7.Per l'esercizio delle sue funzioni il Consiglio istituisce osservatori e si dota di altri strumenti tecnici avvalendosi anche dell'attività del Revisore dei conti.
ART. 4 CONSIGLIERI
1.I Consiglieri rappresentano la Comunità, esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surroga, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2.Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio.
3.Il regolamento disciplina l'esercizio da parte dei Consiglieri dell'iniziativa per gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, la presentazione di interrogazioni, mozioni, proposte di risoluzioni e l'esercizio di ogni altra facoltà spettante ai Consiglieri.
4.Il regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio in esenzione di spesa, da parte dei Consiglieri, dei diritti di informazione e di accesso stabiliti dalla legge e dallo Statuto.
5.Le dimissioni dalla carica sono presentate al Consiglio per iscritto.
6.Ai consiglieri spetta un'indennità di presenza pari al50% del massimo fissato dalla legge.
ART. 5 CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE
1.Il regolamento stabilisce modalità e termini per la convocazione del Consiglio.
2.Nella formulazione dell'ordine del giorno è data priorità alle questioni urgenti ed ai punti non trattati nella seduta precedente.
3.Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
4.Quando un quinto dei Consiglieri richieda una seduta straordinaria del Consiglio, il Sindaco la convoca entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta e il Consiglio dovrà tenersi entro i dieci giorni successivi.
5.Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili, assicurando comunque ai Consiglieri la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti da trattare.
6.Il Consiglio Comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei Consiglieri Comunali assegnati.
7.Ove, per l'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, sia convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno, nella nuova seduta è sufficiente l'intervento di 7 (sette) Consiglieri Comunali, ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.
8.Qualora nella seduta di seconda convocazione debbano essere posti all'ordine del giorno in via d'urgenza ulteriori argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, per la trattazione di tali argomenti si osservano i requisiti relativi alle sedute di prima convocazione.
9.Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario comunale che, eventualmente coadiuvato per gli aspetti tecnici dai funzionari di segreteria, cura la redazione del verbale, sottoscrivendolo assieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.
10.Gli Assessori non Consiglieri hanno diritto, e se richiesti obbligo, di partecipare alle adunanze del Consiglio, con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto.
11.Alle sedute del Consiglio Comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per Azioni, Consorzi, Commissioni, Comitati, nonchè funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.
12.Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete.
13.Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal regolamento.
ART. 6 INIZIATIVA E DELIBERAZIONE DELLE PROPOSTE
1.L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a ciascun Consigliere. Le modalità di presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento del Consiglio.
2.Ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto prescriva espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto o altre speciali maggioranze.
3.Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.
ART. 7 NOMINE CONSILIARI
1.Qualora per disposizione di legge o regolamento debba essere nominato un Consigliere Comunale, il Consiglio procede mediante elezione tra i suoi componenti, senza ulteriori formalità.
2.Nei rimanenti casi, le candidature sono presentate al Sindaco dai gruppi consiliari o dagli organismi di partecipazione popolare, secondo le regole e con le modalità stabilite dal regolamento.
3.Il Consiglio Comunale provvede alle nomine di cui ai precedenti commi in seduta pubblica, osservando le modalità stabilite dal regolamento. Si precisa che ci si riferisce ai casi residui non assegnati al Sindaco per effetto dell'art.15 della L.R.1/93.
4.Quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere si procede con voto limitato.
ART. 8 GRUPPI CONSILIARI
1.I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare, salva la facoltà di optare per un diverso gruppo, con il consenso di quest'ultimo.
2.Il regolamento può determinare un numero minimo di Consiglieri necessari per dare vita ad un gruppo, nonchè le modalità per l'assegnazione al gruppo misto dei Consiglieri altrimenti non appartenenti ad alcun gruppo.
3.Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto.
ART. 9 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
Il regolamento del Consiglio definisce le competenze della conferenza dei Capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, che la presiede, le Commissioni consiliari permanenti e la Giunta Comunale.
ART.10 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
1.Il Consiglio Comunale costituisce, al suo interno, commissioni permanenti, stabilendone la composizione e le competenze.
2.Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da Consiglieri Comunali di maggioranza e di minoranza. Le commissioni possono avvalersi della partecipazione di esperti secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.
3.Il regolamento determina le ulteriori disposizioni necessarie al funzionamento delle commissioni.
ART.11 COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTO
E'costituita la Commissione Statuto e regolamento, di cui all'art.5 della L.R.1/93, composta da un rappresentante per ogni gruppo costituito, e dal Segretario Comunale. Ha il compito di formulare al Consiglio Comunale proposte riguardanti l'interpretazione e l'eventuale modifica dello Statuto e del Regolamento.
ART.12 COMMISSIONI DI STUDIO E DI INDAGINE
Il Consiglio Comunale può nominare nel suo seno Commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. All'atto della nomina viene definito il compito da svolgere e il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.
Capo II - Sindaco
ART.13 FUNZIONI E COMPETENZE
1.Il Sindaco, capo dell'Amministrazione Comunale e Ufficiale di Governo, rappresenta il Comune e la comunità, promuove l'attuazione del proprio programma approvato dal Consiglio Comunale, attua le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.
2.Esprime l'unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma, degli indirizzi generali approvati dal Consiglio.
3.Quale Ufficiale di Governo svolge le funzioni stabilite dalla legge e sovraintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.
4.Riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.
5.Nelle occasioni in cui è richiesto, e nelle altre in cui risulti opportuno, porta a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.
6.Con il concorso degli Assessori, sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. Convoca periodicamente conferenze interne di servizio per la verifica dello stato di attuazione del programma. Impartisce direttive al Segretario Comunale.
7.Assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi stabiliti, ferme restando le relative autonomie gestionali.
8.Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del giorno. Ne dirige i lavori secondo regolamento tutelando le prerogative dei Consiglieri e garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Convoca e presiede le conferenze dei capigruppo.
9.Convoca e presiede la Giunta. Promuove e coordina l'attività degli assessori, riservandosi di sostituirsi ad essi ove risulti necessario.
10.Quando lo richiedono ragioni particolari può, sentita la Giunta, incaricare uno o più Consiglieri dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.
11.Stipula convenzioni amministrative con altre amministrazioni o con privati aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali.
12.Emana gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati, che la legge, lo Statuto o i regolamenti non attribuiscono alla competenza della Giunta, o del Segretario.
13.Rilascia gli attestati di notorietà pubblica. Presiede la commissione giudicatrice per il concorso di Segretario Comunale e le commissioni di gara.
14.Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
ART.14 DELEGHE
1.Delega, con atto sempre revocabile, le proprie attribuzioni e la firma degli atti agli Assessori, nell'ambito delle previsioni contenute nel programma.
2.Il Sindaco può delegare nei casi previsti dalla legge ai singoli Assessori l'adozione di atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere. Il Sindaco può altresì delegare l'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Governo al Vicesindaco in caso di sua assenza o impedimento. Le deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva.
ART.15 POTERI D'ORDINANZA
1.Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione Comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.
2.Il Sindaco, inoltre, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di provvedere ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dal presente Statuto.
3.Quale garante delle esigenze di vivibilità, determina gli orari di funzionamento dei servizi pubblici e privati, curandone l'osservanza.
4.Le ordinanze del Sindaco sono rese pubbliche e depositate contestualmente all'emanazione, presso la segreteria generale a libera visione del pubblico con l'esclusione di quelle che, in relazione al loro contenuto, devono essere notificate a soggetti giuridici individuati nel singolo atto, le quali sono soggette all'ordinario regime di pubblicità per gli atti comunali.
5.In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
ART.16 VICESINDACO
1.In caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo Statuto, dal Vicesindaco, così come previsto dall'art.8 della L.R.3/94.
2.Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore più anziano di età.
Capo III - La Giunta Comunale
ART.17 NOMINA E COMPOSIZIONE
Il Sindaco nomina la Giunta Comunale scegliendo quattro Assessori, dei quali due possono essere cittadini non consiglieri in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere Comunale. Tra gli Assessori attribuisce ad uno la funzione di Vicesindaco. La Giunta Comunale opera, insieme al Sindaco per l'attuazione del programma, nel quadro degli indirizzi generali espressi dal Consiglio.
ART.18 FUNZIONAMENTO
1.La Giunta Comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio.
2.La Giunta si riunisce con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge.
3.Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Comunale, che deve intervenire per il parere di legittimità, sulle altre questioni prende la parola se richiesto.
4.La Giunta, sulla base degli indirizzi predisposti etermina le articolazioni interne degli uffici, nonchè la costituzione delle unità operative a tempo determinato.
5.Possono partecipare su invito alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, e per il tempo strettamente necessario, il Revisore dei conti, i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonchè i funzionari del Comune ed altre persone che possano fornire elementi utili alle deliberazioni.
ART.19 COMPETENZE
1.Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Sindaco, al Segretario.
Delibera in particolare:
a) l'attuazione degli investimenti deliberati dal Consiglio, la nomina dei progettisti delle opere pubbliche, l'approvazione dei relativi progetti e l'affidamento dei lavori;
b) l'approvazione delle perizie di variante e suppletive, dei nuovi prezzi, dell'atto di collaudo, l'aggiornamento dei prezzi di progetto, la nomina del collaudatore, la decisione sulle riserve dell'impresa, l'applicazione delle clausole penali;
c) l'espropriazione o l'acquisizione di immobili necessari per l'esecuzione di opere pubbliche i cui progetti siano già stati approvati;
d) le variazioni delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
e) la somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo e i contratti per prestazioni, ancorchè annuali o infrannuali che, per la loro natura siano necessari per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali;
f) l'erogazione di contributi. Adotta inoltre tutti gli atti che comportano scelte di tipo discrezionale ove essi non siano attribuiti ad altri organi e, in particolare, delibera:
g) le locazioni attive e passive;
h) i contratti mobiliari, compresa l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni immobili, le servitù di ogni genere e tipo, le transazioni, ogni altro contratto che la legge non riservi alla competenza del Consiglio;
i) gli incarichi di consulenza;
l) le indennità, ad eccezione di quelle per la cui approvazione la legge prescrive maggioranze speciali;
m) l'approvazione e l'attuazione degli atti delle aziende speciali, qualora gli stessi rientrino nei compiti istituzionali e nei programmi delle aziende stesse;
n) le azioni inerenti e conseguenti il contenzioso di cui il Comune è parte in ogni ordine e grado di giudizio ordinario o speciale, civile, penale o amministrativo, ivi compreso il Presidente della Repubblica, e comprese le transazioni che non impegnino il Comune per gli esercizi successivi;
o) l'approvazione dei bandi di concorso per assunzione di dipendenti e delle relative graduatorie; i provvedimenti disciplinari tranne la censura che è riservata al Segretario Comunale;
p) i pareri ad enti ed organi esterni al comune, che non siano attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco, del Segretario.
2.Spetta, altresì, alla Giunta Municipale adottare tutti gli atti deliberativi che comportano impegno di spesa, eccettuati quelli che la legge e lo statuto o i regolamenti riservano ad altri organi del Comune, al Segretario.
3.L'oggetto di tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta viene comunicato ai Consiglieri capigruppo contestualmente all'inizio della pubblicazione all'albo.
ART.20 ASSESSORI
1.Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.
2.Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità.
3.Esercitano, per delega del Sindaco e sotto la propria responsabilità, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonchè ai servizi di competenza statale, nell'ambito di aree e dei settori di attività specificatamente definiti.
4.Gli Assessori non Consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri Assessori.
ART.21 ELEZIONE DEL SINDACO
Il Sindaco è eletto con suffragio universale diretto dagli elettori del Comune con le modalità fissate dalla legge.
ART.22 DIMISSIONI DEL SINDACO E DECADENZA DEL CONSIGLIO
1.In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco o dall'Assessore anziano, in caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco.
2.Le dimissioni presentate al Sindaco sono irrevocabili.
ART.23 DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DI ASSESSORI
1.Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Sindaco per iscritto e hanno effetto dalla data di registrazione al protocollo del Comune. ll Sindaco provvede alla sua sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima adunanza.
2.Ove il Sindaco proceda alla revoca ed alla sostituzione di uno o più assessori, ne dà motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva.
ART.24 VOTAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA (ART.62 L.R.3/94)
Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.
Ultimo aggiornamento :
Lunedì 10 Ottobre 2011 08:13

Statuto Comunale


















