Ordinanza Carnevale 2010

OGGETTO:

Disposizioni in materia di polizia urbana e tutela della pubblica incolumità, in occasione del “Carnevale 2010” nel periodo dall’1 al 16 febbraio 2010.

ORDINANZA N. 1/2010

IL SINDACO

Premesso che nel periodo dal 1° al 16 febbraio 2010, in concomitanza con lo svolgimento delle manifestazioni del “Carnevale 2010”, si possono verificare episodi di molestia o imbrattamento di persone e/o cose, sparo di petardi e simili artifici esplodenti;

Rilevato che tali comportamenti turbano l’ordinato svolgimento della vita cittadina, creano pericolo per l’incolumità delle persone e insudiciano le vie, i fabbricati e i monumenti;

Ravvisata la necessità di assicurare che le manifestazioni del carnevale si svolgano in condizioni idonee a garantire la sicurezza e la tutela delle persone e delle cose, pur nel rispetto della tradizione della manifestazione;

Viste le disposizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana e del Regolamento di Igiene Ambientale;

Visto l’art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

Visto l’art. 15 dello Statuto comunale;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visto l’art. 6 della Legge 24.07.2008 n. 125 “Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 23.05.2008 n. 92 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;

O R D I N A

1. E’ vietato tenere in luoghi pubblici e in luoghi aperti al pubblico comportamenti che possono turbare la tranquillità delle persone o creare situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose.

2. In particolare da lunedì 1° febbraio a martedì 16 febbraio 2010, compreso il giorno di sabato 13 febbraio, giorno della tradizionale maccheronata di Isera, è vietato usare o portare con sé in luoghi pubblici o in luoghi aperti al pubblico materie atte ad imbrattare (schiume, bombolette spray, coloranti vari, farine, uova, polveri pruriginose, creme, ecc.) e/o recare danno a persone, cose e beni, quali civili abitazioni, attività commerciali, muri, edifici pubblici e privati, mezzi di trasporto ed altri oggetti di vario genere; è vietato altresì, fare esplodere petardi, castagnole e simili artifici esplodenti.

3. La presente ordinanza ha efficacia immediata e verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Isera per giorni 15 consecutivi e sul sito internet www.comune.isera.tn.it

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come integrato dal D.L. 31.03.2003 n. 50 convertito in Legge 20.05.2003 n. 116, la sanzione pecuniaria di Euro 25.00.=.

5. La Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia sono incaricate di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente ordinanza.

6. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Isera, 11 gennaio 2010