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Titolo VIII - La gestione finanziaria
ART.65 CRITERI GENERALI
1.La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2.Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di equità e nel perseguimento dei fini statutari.
3.Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio delle tendenziale copertura dei costi di gestione.
4.Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.
5.Nella determinazione delle tariffe dei servizi, il Comune può tenere conto della capacità contributiva degli utenti.
ART.66 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
1.La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio Comunale con la maggioranza degli aventi diritto.
2.Il Comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza e di cassa, osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, pareggio finanziario ed equilibrio economico.
3.Il bilancio, la relazione previsionale e il bilancio pluriennale sono redatti in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intellegibile per programmi, servizi ed interventi. Essi sono corredati dai documenti previsti dalla legge.
4.I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
5.Al conto consuntivo è allegata una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati, nonchè, per i centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti.
6.Il conto consuntivo e la relazione di cui al comma precedente sono presentati dalla Giunta al Consiglio almeno 20 giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione da parte del Consiglio medesimo.
ART.67 FACOLTA' DEL REVISORE DEI CONTI
1.Il Revisore, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.
2.Il Revisore esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente.
3.Può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.
4.Fornisce al Consiglio elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.
ART.68 CONTROLLO DI GESTIONE
1.Il regolamento disciplina il controllo di gestione, al fine di:
a) verificare la razionalità delle procedure adottate dall'Amministrazione comunale;
b) rilevare, per ciascuna unità operativa, con periodicità almeno annuale, indici di produttività o di prestazione riguardanti l'efficacia, l'efficienza, la flessibilità e l'innovazione secondo i criteri e i parametri predeterminati;
c) valutare il costo degli atti, dei procedimenti, delle prestazioni svolte dagli uffici e la qualità dei servizi.
2.Il Consiglio, su proposta della Giunta, approva criteri e parametri per la misurazione di indici di prestazione e ne valuta annualmente l'adeguatezza, tenendo conto della diversità delle prestazioni e della qualità dei servizi. Esso può individuare centri di costo per i quali attivare specifiche forme di rilevazione.
3.I risultati del controllo di gestione, accompagnati da apposita relazione della Giunta, sono messi a disposizione del Revisore dei conti e presentati al Consiglio Comunale per l'approvazione insieme al conto consuntivo.
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