Titolo VII - I principi dell'azione amministrativa

ART.58 DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI

1.Per ciascun tipo di procedimento il termine massimo entro cui deve concludersi è di 30 giorni, salvi i casi in cui un diverso termine è fissato dalla legge o dai regolamenti. Il termine decorre dal ricevimento della domanda o dall'avvio d'ufficio del procedimento.

2.Il Consiglio Comunale determina con regolamento:
a) in quali casi il termine può essere prorogato, sospeso o interrotto, e con quali modalità;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria del procedimento;
c) i criteri per l'individuazione del responsabile dell'istruttoria;
d) le regole di trasparenza per i procedimenti relativi ad appalti per servizi, forniture e opere pubbliche, alle concessioni edilizie, alle licenze commerciali, alle autorizzazioni amministrative, e ad analoghi provvedimenti, quando esse non siano già compiutamente disposte dalla legge.

ART.59 TERMINE DEL PROCEDIMENTO

1.Il termine di cui all'art.58, punto 1, è portato a conoscenza del pubblico mediante appositi avvisi negli uffici cui il pubblico accede per la richiesta del provvedimento ed è indicato nella comunicazione di avvio del procedimento.

2.Nel caso che non risulti possibile il rispetto del termine, il responsabile del procedimento è tenuto a dare conto con un proprio atto delle ragioni del ritardo. Tale atto va inserito nel fascicolo del procedimento e se richiesto una copia di esso viene trasmessa al Difensore Civico.

ART.60 TRATTAZIONE DELLE PRATICHE

1.Il funzionario responsabile cura l'istruttoria del procedimento, in modo che essa si svolga con tempestività ed efficacia. Ove riscontri che la mancanza di strumenti o di risorse rende impossibile tale adempimento, lo segnala al Segretario o alla Giunta per i provvedimenti di rispettiva competenza.

2.Le pratiche di un medesimo genere sono trattate e definite secondo l'ordine cronologico di presentazione o comunque di ricevimento della pratica da parte
dell'ufficio.

3.Deroghe all'ordine cronologico di trattazione della pratica possono essere disposte con atto motivato, da inserire tra gli atti della procedura dal Segretario Comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, dal Sindaco o dall'Assessore competente, per ogni altra ragione di interesse pubblico.

ART.61 ADEMPIMENTI ISTRUTTORI

1.Il responsabile del procedimento, e l'Amministrazione comunale in generale, richiedono pareri facoltativi e dispongono adempimenti istruttori non obbligatori solo quando lo richiedano motivate esigenze di accertamento o valutazione di fatti e situazioni nel rispetto del 2' comma dell'art.2 della L.R.13/93.

2.Eventuali richieste di documentazione integrativa sono rivolte al destinatario in unico atto, ove sono rilevate tutte le carenze di documentazione riscontrate.

3.Non possono essere richiesti documenti o comunque elementi informativi di cui l'Amministrazione comunale sia già in possesso.

4.Il Comune, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, privilegia in questo contesto le forme più semplici di procedura e di documentazione, assicurando l'adozione dell'autocertificazione ed applicando il principio dell'accoglimento automatico delle istanze ogniqualvolta possibile.

ART.62 PARERI DEI RESPONSABILI

1.I pareri dei funzionari responsabili sulla legittimità, regolarità tecnica e contabile delle deliberazioni previsti dalla legge sono inseriti nella deliberazione,
della quale formano parte integrante. I pareri negativi sono specificatamente motivati ed indicano contestualmente, ove esistano, i diversi possibili modi di realizzazione degli indirizzi politici dell'Amministrazione.

2.Quando le deliberazioni si discostano dal parere dei funzionari responsabili, ne sono analiticamente indicate le ragioni.

ART.63 STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

1.Nei procedimenti relativi a provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, la partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali l'atto finale è destinato a produrre effetti è assicurata mediante:
a) avviso scritto in ordine all'avvio del procedimento, sempre che, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, e debba essere sostituita da altre forme di pubblicità idonee;
b) audizione del cittadino, o della rappresentanza dei cittadini che ne ha fatto richiesta, da parte degli organi competenti o dei funzionari responsabili dei procedimento;
c) esercizio di ogni facoltà comune spettante a coloro che intervengano nel procedimento;
d) comunicazione del provvedimento assunto, nelle forme stabilite per la comunicazione dell'avvio del procedimento.

2.I soggetti legittimati a intervenire nel procedimento hanno facoltà di presentare memorie e documenti; di partecipare direttamente o attraverso propri delegati,
agli eventuali accertamenti tecnici; di accedere a tutti gli atti e di averne copia attraverso procedure semplificate.

ART.64 ATTIVITA' SOGGETTE A COMUNICAZIONE O A SILENZIO ASSENSO

1.Nei casi consentiti dalla legge, il regolamento può prevedere che le attività di soggetti interessati subordinate al consenso dell'Amministrazione comunale possono essere iniziate, salvi gli ulteriori provvedimenti, sulla base di semplice comunicazione scritta al Comune, quando siano trascorsi i termini stabiliti dal regolamento senza che l'organo o l'ufficio competente abbia comunicato al soggetto medesimo una decisione di divieto o di sospensione per esigenze istruttorie.