Titolo V - Le forme collaborative ed associative

ART.40 PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1.Nel quadro degli obiettivi della comunità, avendo come finalità il suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con le Comunità montane, con ogni altra pubblica amministrazione, con i privati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.

2.In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, Consorzi e Unioni di Comuni.

ART.41 CONVENZIONI

1.Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinanti che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con Enti
locali o soggetti privati, stipulate ai sensi dell'art.40 comma 2 della L.R.04 gennaio 1993, n.1.

2.Con l'approvazione della convenzione il Consiglio Comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.

3.Nell'ambito dei servizi sociali, culturali e sportivi il Comune stipula particolari convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale e con gli altri enti ed organismi operanti senza fine di lucro.

ART.42 PARTECIPAZIONE AD ACCORDI DI PROGRAMMA

1.La promozione o la partecipazione del Comune agli accordi di programma previsti dalla legislazione statale, regionale e provinciale è deliberata dal Consiglio.

2.Il Sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del Comune. Quando al Comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione.

3.Gli accordi promossi dal Comune prevedono:

a) i soggetti partecipanti;
b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
d) il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento e della regolamentazione dei rapporti fra gli enti partecipanti;
e) le modalità di guida e coordinamento dell'attuazione e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;
f) le modalità di recesso;
g) le conseguenze di eventuali inadempienze
h) le eventuali procedure di arbitrato.

ART.43 CONSORZI

1.Il Comune partecipa a Consorzi con altri Comuni ed Enti pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico, qualora ragioni di maggiore efficienza ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.

2.L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio Comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio.

3.Gli atti fondamentali del Consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei Consiglieri Comunali e, su richiesta, della cittadinanza.

ART.44 UNIONE DI COMUNI

1.Il Comune può dar vita ad una Unione con altri Comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale futura fusione.

2.In vista della costituzione dell'Unione, il Consiglio Comunale può approvare una dichiarazione di obiettivi e di intenti, intesa a definire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri Comuni interessati.

3.L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con delibera che illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive con riferimento ai principi statutari, alla storia ed alle tradizioni, alle prospettive di sviluppo economico e sociale.