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Titolo IV - I servizi pubblici
ART.30 PRINCIPI
1.I servizi comunali, in qualsiasi forma gestiti, sono disciplinati in modo da consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti, cui è finalizzata l'organizzazione del lavoro e del personale, fermo restando il rispetto dei diritti ad esso attribuiti dalla legge e dagli accordi collettivi.
2.Il Comune accetta e promuove la collaborazione con i privati, anche affidando ad essi la gestione dei servizi.
3.Il Comune valorizza la partecipazione degli utenti. Nei regolamenti sono sempre stabiliti modalità e termini per le osservazioni degli utenti e delle loro associazioni sulla gestione dei servizi.
4.Il Comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato, della cooperazione sociale e degli altri enti od organismi senza fini di lucro e ne promuove lo sviluppo. Attiva con essi una collaborazione intesa all'individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali nonchè alla risposta ad essi. Assicura, nei modi stabiliti dal regolamento, la partecipazione alla programmazione ed alla gestione dei servizi pubblici.
ART.31 FORME DI GESTIONE
I servizi sono gestiti in economia, in concessione, mediante azienda speciale, mediante istituzione, mediante società a partecipazione pubblica. Possono inoltre essere gestiti mediante le forme collaborative previste dalla legge.
ART.32 GESTIONE IN ECONOMIA
1.Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.
2.La Giunta può stabilire procedure per il controllo economico di gestione.
3.Essa riferisce annualmente al Consiglio, in sede di approvazione del conto consuntivo, sull'andamento, la qualità ed i costi di ciascuno dei servizi resi in economia, esponendo altresì l'orientamento dell'Amministrazione in relazione alle osservazioni e proposte eventualmente formulate dagli utenti o loro associazioni.
4.Nella relazione al conto consuntivo il Revisore dei conti esprime rilievi e proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dei servizi.
ART.33 SERVIZI IN CONCESSIONE
1.Sono svolti mediante concessione i servizi che, per le loro caratteristiche tecniche ed economiche, appaiono meglio organizzabili in tale forma.
2.I concessionari vanno scelti ricorrendo a procedimenti concorsuali, privilegiando le cooperative, le associazioni dell'handicap e del volontariato e le imprese senza fine di lucro.
3.Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi del concessionario, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali del Comune, al livello ed alla qualità delle prestazioni, alla verifica dei risultati.
4.Il concessionario garantisce i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti.
ART.34 AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI
1.La gestione di servizi pubblici di rilevanza economica ed imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di aziende speciali costituite con deliberazione del Consiglio Comunale adottata dai 3/4 dei consiglieri assegnati. Più servizi possono essere affidati ad una stessa azienda.
2.Il Comune può costituire istituzioni per servizi di natura sociale e culturale che richiedano di essere svolti con autonomia gestionale, ma non aventi prevalente carattere imprenditoriale.
3.La deliberazione di costituzione dell'azienda o della istituzione determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, determina le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stima le entrate previste nonchè le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
4.La Giunta effettua specifici controlli sull'operato degli organi delle aziende e delle istituzioni, riferendone in Consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo.
ART.35 ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA
1.Il Presidente è nominato dal Consiglio Comunale al di fuori del proprio seno, su proposta della Giunta, in base a criteri di documentata esperienza e capacità direttiva ed imprenditoriale.
2.Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di 4 componenti, eletti dal Consiglio Comunale al di fuori del proprio seno, con gli stessi criteri previsti per il Presidente; nella nomina deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza.
3.Il Consiglio di Amministrazione dura in carica sino al rinnovo del Consiglio. Esso esercita le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
4.Lo Statuto dell'Azienda è predisposto e approvato dal Consiglio Comunale. Esso disciplina l'organizzazione dell'azienda, nonchè i modi della partecipazione degli utenti, e determina gli atti fondamentali dell'azienda soggetti ad approvazione da parte del Consiglio Comunale, comprendendovi in ogni caso la pianta organica, i bilanci, i programmi pluriennali, i regolamenti concernenti i servizi.
Prevede altresì l'istituzione di strutture per il controllo di gestione. Le risultanze del controllo di gestione sono inserite nella relazione del bilancio consuntivo annuale.
ART.36 ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUZIONE
1.Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente della istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale nel numero e secondo le regole previste per l'azienda speciale. Essi durano in carica sino al rinnovo del Consiglio ed esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
2.Il regolamento stabilisce le norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione e disciplina la partecipazione degli utenti al controllo sulla gestione dei servizi e l'attuazione del loro diritto all'informazione sull'attività dell'istituzione e sull'accesso ai servizi, nonchè le modalità del controllo di gestione.
3.L'istituzione si può avvalere, a mezzo di apposite convenzioni, delle associazioni di volontariato, delle cooperative sociali e di altre organizzazioni senza fine di lucro.
4.Sono approvati dal Consiglio Comunale il programma annuale di spesa, i programmi operativi e gli altri atti stabiliti dal regolamento.
ART.37 REVOCA DEGLI ORGANI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI
In caso di insoddisfacente funzionamento dell'azienda o dell'istituzione o di grave violazione degli indirizzi comunali, il Consiglio Comunale può, a maggioranza degli aventi diritto, revocare il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione, mediante atto contenente la contestuale nomina dei nuovi amministratori.
ART.38 EQUILIBRIO DI BILANCIO
1.La gestione finanziaria delle aziende e delle istituzioni persegue l'equilibrio economico fra costi e ricavi, ivi compresi i trasferimenti a carico del bilancio comunale.
2.Il bilancio preventivo non può essere deliberato in disavanzo.
3.Ove nel corso della gestione si manifesti un disavanzo, il Consiglio di Amministrazione adotta le misure necessarie per il riequilibrio; se tale obiettivo non può essere raggiunto nell'ambito della disciplina vigente e delle risorse a disposizione, propone al Comune i provvedimenti necessari.
4.La Giunta assume i provvedimenti di propria competenza e, ove necessario, propone al Consiglio modifiche nel sistema delle tariffe o dei servizi, ovvero nuovi trasferimenti a carico del bilancio del Comune, ovvero altre misure atte a far conseguire il pareggio.
5.Gli organi del Comune, quando adottino decisioni comportanti nuovi o maggiori oneri a carico di aziende o istituzioni, provvedono contestualmente ad assegnare le risorse necessarie.
ART.39 SOCIETA' DI CAPITALI
1.Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a società di capitali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.
2.Esso aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti, con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui questa sia eventualmente subordinata.
3.Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, riferendone al Consiglio. Esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all'assemblea. Qualora non possa intervenire personalmente, delega il Vicesindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta. Sente la Giunta Comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.
4.E' riservata al Consiglio Comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione della partecipazione.
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